Category : Approfondimenti

Imu, il nuovo classamento va notificato al contribuente. Corte di cassazione, sentenza del 20 ottobre 2023, n. 29207

  • Giuseppe Sapienza
  • 10 Novembre 2023

La Suprema Corte con la sentenza in epigrafe ha affermato che in caso di rettifica del valore della rendita successiva al 1° gennaio 2000 l’Amministrazione ha l’obbligo di notifica della stessa, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, perché l’atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dal comma 3, dello stesso articolo 74, della stessa legge, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l’Imu dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione.

La normativa contenuta nella su richiamata legge n.342/2000, osserva inoltre la Cassazione, subordina la produzione degli effetti dell’attribuzione della nuova rendita alla notificazione, per cui è da quel momento che decorre anche il termine per impugnare l’atto contro l’Agenzia del Territorio: la prova della cognizione del nuovo classamento va fornita esclusivamente mediante la produzione dell’atto ritualmente notificato.

 

La mancata partecipazione al giudizio di primo grado priva di legittimazione l’Agenzia delle entrate ad impugnare la sentenza. Cass. Civile Ord. Num. 28131/2023

  • Giuseppe Sapienza
  • 29 Ottobre 2023

Con la sentenza in epigrafe la suprema Corte ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui “La legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta”.

Civile Ord. Sez. 5 Num. 28131 Anno 2023
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
Data pubblicazione: 05/10/2023

L’estinzione della società estingue le sanzioni.

  • Giuseppe Sapienza
  • 9 Ottobre 2023

Secondo la Suprema Corte l’estinzione della società in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese determina l’intrasmissibilità della sanzione (arg. dal D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 8), regola che costituisce corollario del principio della responsabilità personale, codificato nell’art. 2, comma 2 del medesimo decreto, sia ai soci, sia al liquidatore.

Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 24316 del 9.08.2023  (vd. conf. Cass. civ., 7 aprile 2017, n. 9094)

Legittimazione del fallito – Rapporto di imposta anteriore alla dichiarazione di fallimento – Impugnazione – Inerzia del curatore

  • Giuseppe Sapienza
  • 6 Maggio 2023

In caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato.

L’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Aprile 2023, n. 11287

 

Proroga termini emergenziali al 31.12.2021 modalità trattazione udienze nel processo tributario. Dubbi se solo da remoto ovvero anche per l’alternativa trattazione scritta.

  • Giuseppe Sapienza
  • 28 Luglio 2021

 

L’Art. 6 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 n. 105, rubricato “Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”, così dispone: “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.
Orbene, il punto 19 dell’allegato “A” richiama esclusivamente l’Articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, enunciando espressamente “Proroga udienze da remoto processo tributario”, regolata giustappunto dal predetto comma 1.
Il dettame normativo non richiama invece il comma 2 dell’Articolo 27 su cit. ove viene regolata l’alternativa trattazione scritta delle udienze, che appare anzi espressamente esclusa dalla predetta limitativa dizione “Proroga udienze da remoto processo tributario”.
Si potrebbe pertanto concludere che il Legislatore abbia inteso escludere la proroga della predetta trattazione scritta alternativa.
Si auspica che in sede di conversione tale dubbio venga chiarito, onde ovviare al sorgere di eventuale contenzioso sul punto.
Avv. Giuseppe Sapienza
Presidente Cat Catania

 

Giurisprudenza Tributaria di merito – rassegna settimanale n. 12

Rassegna settimanale delle sentenze più interessanti della CTP Catania e CTR Sicilia a cura della Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania

 

CTR SICILIA

Processo tributario – compensazione spese “per valide ragioni” – motivazione apparente – nullità – consegue

La frase “ricorrono valide ragioni per lasciare le spese a carico di chi le ha sostenute”, rappresenta una motivazione che, benché graficamente esistente, non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono. Essa è paragonabile ad un “guscio vuoto”: l’apparato giustificativo esiste formalmente, ma non è in grado di evidenziare le ragioni poste a fondamento della decisione giurisdizionale.

 CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 1799 DEL 4.02.2021


Processo tributario – legittimazione passiva del concessionario – sussiste – omessa chiamata in causa dell’ente creditore – inammissibilità della domanda – esclusione

Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio.

CTR SICILIA SEZ. 3 SENTENZA N. 1996 DEL 2.03.2021


Avviso di accertamento – legittimazione del funzionario – contestazione in forma generica – onere della prova a carico dell’Ufficio – sussiste

Ove il contribuente contesti , anche in forma generica, la legittimazione del funziona- rio che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto, è onere dell’Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di fornire la prova dell’esistenza della delega in capo al delegato. L’avviso di accertamento non può infatti essere sottoscritto da qualsiasi persona, nel senso che il capo dell’ufficio o altro impiegato della carriera direttiva delegato devono necessariamente essere funzionari appartenenti alla terza area e, a fronte di una generica contestazione nel ricorso introduttivo, incombe all’Amministrazione fornire una prova documentale circa il possesso dei requisiti soggettivi sia del delegante che del delegato.

CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 1964 DEL 1.03.2021


Processo tributario – appello – produzione documentale in violazione del ter- mine di cui all’art. 32 Dlgs 546/1992 – inutilizzabilità

Va dichiarata inammissibile in quanto tardiva la produzione, effettuata soltanto in grado di appello dall’Ufficio, della documentazione attestante la notificazione delle cartelle impugnate, ove questa sia avvenuta in violazione del termine perentorio previsto dall’art. 32 comma l d.lgs. n. 54611992, per cui “le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione”.

CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 3245 DEL 12.04.2021


Processo tributario – tributi locali – impugnabilità atti di natura amministra- tiva aventi portata generale – appello – giurisdizione tributaria – esclusione

La frase “ricorrono valide ragioni per lasciare le spese a carico di chi le ha sostenute”, non è idonea a sorreggere la motivazione in ordine alla compensazione delle spese. La motivazione, benché graficamente esistente, non consente infatti di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono. La motivazione apparente, infatti, è paragonabile ad un “guscio vuoto”: l’apparato giustificativo esiste formalmente, ma non è in grado di evidenziare le ragioni poste a fondamento della decisione giurisdizionale.

CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 3319 DEL 12.04.2021


CTP CATANIA


Processo tributario – eccezione mancata notifica atto prodromico – legittimazione passiva del concessionario – sussiste

Non sussiste il difetto di legittimazione passiva del concessionario qualora il contribuente, a fondamento dell’impugnazione dell’atto consequenziale, abbia dedotto l’omessa notificazione dell’atto presupposto di competenza dell’Agenzia delle entrate. Rimane in tal caso ferma l’applicazione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l‘ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.

CTP CATANIA SEZ. 9 SENTENZA N. 2908 DEL 25.03.2021

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Cassazione Civile Ord. Num. 9635 Anno 2021 del 13/04/2021 – Avviso di accertamento nullo per inosservanza del termine dilatorio di 60 gg. anche in caso di contestuali indagini finanziarie

  • Giuseppe Sapienza
  • 14 Aprile 2021

Il Supremo Collegio con l’ordinanza in oggetto ha statuito che quando le notizie rilevanti dal punto di vista dell’amministrazione fiscale sono acquisite previo accesso presso gli uffici del contribuente, al fine di ricerca ed acquisizione documentale, sia pure accompagnato da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell’accertato (Cass. n. 10989/2017 e Cass., sez. 6-5, ord. 19/10/2017, n. 24636) non può porsi in discussione la possibilità per il contribuente di esporre ogni difesa nel termine dilatorio di cui all’art.12, comma 7, I. n.212/2000.

Sul punto la sentenza delle Sezioni unite n. 18184 del 29.7.2013, seguita da numerose sentenze delle sezioni semplici (n. 16336 del 2014, n. 22786 del 2015), ha statuito che l’articolo 12 comma 7 L. 212/2000 citato deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus.

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

Sponsorizzazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche effettive e nel limite di spesa di cui all’art. 90 L.289/2000. Presunzione legale di deducibilità per il soggetto erogante. Irrilevanza di ulteriori condizioni. Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 6384 Anno 2021

  • Giuseppe Sapienza
  • 18 Marzo 2021

Con la pronuncia in oggetto il Supremo Collegio ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, formatosi sull’ambito di applicazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2000, il quale prevede che «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Sul punto  è stato innanzi tutto affermato che la citata disposizione ha introdotto, a favore del solo “soggetto erogante” il corrispettivo non, invece, a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.

Al riguardo è stato altresì chiarito «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (vd. in tal senso anche Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (cfr. in tal senso anche le recenti CORTE DI CASSAZIONE,  Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5428 e CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza numero 8540 del 6 maggio 2020 ).

Ne deriva che, in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, senza  la necessità di ulteriori requisiti, le valutazioni dell’Amministrazione finanziaria circa l’inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti.

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

Ammissibilità dell’accertamento negativo del credito per fatti successivi alla notifica della cartella. Giurisdizione del Giudice tributario. Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 5739 Anno 2021

  • Giuseppe Sapienza
  • 9 Marzo 2021

La Suprema Corte con l’ordinanza in oggetto conferma un indirizzo ormai pacifico secondo cui in presenza  di crediti tributari consolidati, se è preclusa al contribuente ogni contestazione della pretesa tributaria anche afferente a questioni di decadenza o prescrizione verificatasi prima della emissione delle cartelle di pagamento, è ammissibile innanzi al Giudice tributario la proposizione dell’eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale.

Va, infatti, riconosciuto l’attuale e concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione dell’avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella.

In assenza di atti dell’esecuzione sussiste pertanto la giurisdizione del Giudice tributario anche per fatti successivi alla regolare notificazione della cartella.

CAT CT

Avv. Giuseppe Sapienza

Ammissibile davanti al Giudice tributario l’accertamento negativo del credito dell’Amministrazione per prescrizione successiva alla notifica della cartella. Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n.3990

  • Giuseppe Sapienza
  • 5 Marzo 2021

Secondo la Suprema Corte richiamata in epigrafe, nel solco dell’arresto delle Sezioni Unite n. 19704 del 02/10/2015, deve essere riconosciuto l’interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella (sul punto si veda  anche: Cass. sez V 418/2018 Cass. sez.VI, 2301/2018; Cass. civ. sez.VI n. 29179/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29177/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29174/2017; Cass. civ., sez. VI n. 24932/2017).

Tale principio giurisprudenziale, da ritenersi ormai consolidato, preclude eventuali pronunce di inammissibilità dei ricorsi da parte dei Giudice tributario in presenza di ruoli impugnati per cui sono state notificate le relative cartelle, ma in ordine alle quali è maturata successivamente la prescrizione.

Siffatta circostanza non va confusa con la diversa ipotesi in cui è invece in corso sulle medesime cartelle un atto di esecuzione forzata essendo – solo in tal  caso – esclusa la giurisdizione del Giudice tributario in favore del Giudice ordinario (art. 2 c.1 Dlgs. 546/92), del che l’opposizione dovrà farsi valere innanzi a quest’ultimo ai sensi dell’art.615 cpc, mentre il Giudice tributario eventualmente adito dovrà dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, concedendo termine per riassumere il giudizio innanzi al Giudice ordinario.

Ciò è confermato da altro principio del Supremo Collegio secondo cui  l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con cui si contesta il diritto di procedere all’esecuzione forzata, presuppone l’esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi (CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2019, n. 6723).

Ne deriva che in nessuna delle due prospettate ipotesi il ricorso innanzi al Giudice tributario va dichiarato inammissibile, salvo il caso in cui la cartella risulti notificata ed i motivi di impugnazione attengano a questioni anteriori alla notifica di essa.

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT Catania

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