Ammissibilità dell’accertamento negativo del credito per fatti successivi alla notifica della cartella. Giurisdizione del Giudice tributario. Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 5739 Anno 2021
La Suprema Corte con l’ordinanza in oggetto conferma un indirizzo ormai pacifico secondo cui in presenza di crediti tributari consolidati, se è preclusa al contribuente ogni contestazione della pretesa tributaria anche afferente a questioni di decadenza o prescrizione verificatasi prima della emissione delle cartelle di pagamento, è ammissibile innanzi al Giudice tributario la proposizione dell’eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale.
Va, infatti, riconosciuto l’attuale e concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione dell’avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella.
In assenza di atti dell’esecuzione sussiste pertanto la giurisdizione del Giudice tributario anche per fatti successivi alla regolare notificazione della cartella.
CAT CT
Avv. Giuseppe Sapienza