Giurisprudenza Tributaria di merito – rassegna settimanale n. 12

Rassegna settimanale delle sentenze più interessanti della CTP Catania e CTR Sicilia a cura della Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania

 

CTR SICILIA

Processo tributario – compensazione spese “per valide ragioni” – motivazione apparente – nullità – consegue

La frase “ricorrono valide ragioni per lasciare le spese a carico di chi le ha sostenute”, rappresenta una motivazione che, benché graficamente esistente, non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono. Essa è paragonabile ad un “guscio vuoto”: l’apparato giustificativo esiste formalmente, ma non è in grado di evidenziare le ragioni poste a fondamento della decisione giurisdizionale.

 CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 1799 DEL 4.02.2021


Processo tributario – legittimazione passiva del concessionario – sussiste – omessa chiamata in causa dell’ente creditore – inammissibilità della domanda – esclusione

Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio.

CTR SICILIA SEZ. 3 SENTENZA N. 1996 DEL 2.03.2021


Avviso di accertamento – legittimazione del funzionario – contestazione in forma generica – onere della prova a carico dell’Ufficio – sussiste

Ove il contribuente contesti , anche in forma generica, la legittimazione del funziona- rio che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto, è onere dell’Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di fornire la prova dell’esistenza della delega in capo al delegato. L’avviso di accertamento non può infatti essere sottoscritto da qualsiasi persona, nel senso che il capo dell’ufficio o altro impiegato della carriera direttiva delegato devono necessariamente essere funzionari appartenenti alla terza area e, a fronte di una generica contestazione nel ricorso introduttivo, incombe all’Amministrazione fornire una prova documentale circa il possesso dei requisiti soggettivi sia del delegante che del delegato.

CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 1964 DEL 1.03.2021


Processo tributario – appello – produzione documentale in violazione del ter- mine di cui all’art. 32 Dlgs 546/1992 – inutilizzabilità

Va dichiarata inammissibile in quanto tardiva la produzione, effettuata soltanto in grado di appello dall’Ufficio, della documentazione attestante la notificazione delle cartelle impugnate, ove questa sia avvenuta in violazione del termine perentorio previsto dall’art. 32 comma l d.lgs. n. 54611992, per cui “le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione”.

CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 3245 DEL 12.04.2021


Processo tributario – tributi locali – impugnabilità atti di natura amministra- tiva aventi portata generale – appello – giurisdizione tributaria – esclusione

La frase “ricorrono valide ragioni per lasciare le spese a carico di chi le ha sostenute”, non è idonea a sorreggere la motivazione in ordine alla compensazione delle spese. La motivazione, benché graficamente esistente, non consente infatti di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono. La motivazione apparente, infatti, è paragonabile ad un “guscio vuoto”: l’apparato giustificativo esiste formalmente, ma non è in grado di evidenziare le ragioni poste a fondamento della decisione giurisdizionale.

CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 3319 DEL 12.04.2021


CTP CATANIA


Processo tributario – eccezione mancata notifica atto prodromico – legittimazione passiva del concessionario – sussiste

Non sussiste il difetto di legittimazione passiva del concessionario qualora il contribuente, a fondamento dell’impugnazione dell’atto consequenziale, abbia dedotto l’omessa notificazione dell’atto presupposto di competenza dell’Agenzia delle entrate. Rimane in tal caso ferma l’applicazione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l‘ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.

CTP CATANIA SEZ. 9 SENTENZA N. 2908 DEL 25.03.2021

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