L’estinzione della società estingue le sanzioni.
Secondo la Suprema Corte l’estinzione della società in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese determina l’intrasmissibilità della sanzione (arg. dal D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 8), regola che costituisce corollario del principio della responsabilità personale, codificato nell’art. 2, comma 2 del medesimo decreto, sia ai soci, sia al liquidatore.
Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 24316 del 9.08.2023 (vd. conf. Cass. civ., 7 aprile 2017, n. 9094)