Sponsorizzazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche effettive e nel limite di spesa di cui all’art. 90 L.289/2000. Presunzione legale di deducibilità per il soggetto erogante. Irrilevanza di ulteriori condizioni. Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 6384 Anno 2021
Con la pronuncia in oggetto il Supremo Collegio ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, formatosi sull’ambito di applicazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2000, il quale prevede che «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Sul punto è stato innanzi tutto affermato che la citata disposizione ha introdotto, a favore del solo “soggetto erogante” il corrispettivo non, invece, a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.
Al riguardo è stato altresì chiarito «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (vd. in tal senso anche Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (cfr. in tal senso anche le recenti CORTE DI CASSAZIONE, Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5428 e CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza numero 8540 del 6 maggio 2020 ).
Ne deriva che, in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, senza la necessità di ulteriori requisiti, le valutazioni dell’Amministrazione finanziaria circa l’inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti.
Avv. Giuseppe Sapienza
Presidente CAT CT