Ammissibile davanti al Giudice tributario l’accertamento negativo del credito dell’Amministrazione per prescrizione successiva alla notifica della cartella. Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n.3990
Secondo la Suprema Corte richiamata in epigrafe, nel solco dell’arresto delle Sezioni Unite n. 19704 del 02/10/2015, deve essere riconosciuto l’interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella (sul punto si veda anche: Cass. sez V 418/2018 Cass. sez.VI, 2301/2018; Cass. civ. sez.VI n. 29179/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29177/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29174/2017; Cass. civ., sez. VI n. 24932/2017).
Tale principio giurisprudenziale, da ritenersi ormai consolidato, preclude eventuali pronunce di inammissibilità dei ricorsi da parte dei Giudice tributario in presenza di ruoli impugnati per cui sono state notificate le relative cartelle, ma in ordine alle quali è maturata successivamente la prescrizione.
Siffatta circostanza non va confusa con la diversa ipotesi in cui è invece in corso sulle medesime cartelle un atto di esecuzione forzata essendo – solo in tal caso – esclusa la giurisdizione del Giudice tributario in favore del Giudice ordinario (art. 2 c.1 Dlgs. 546/92), del che l’opposizione dovrà farsi valere innanzi a quest’ultimo ai sensi dell’art.615 cpc, mentre il Giudice tributario eventualmente adito dovrà dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, concedendo termine per riassumere il giudizio innanzi al Giudice ordinario.
Ciò è confermato da altro principio del Supremo Collegio secondo cui l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con cui si contesta il diritto di procedere all’esecuzione forzata, presuppone l’esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi (CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2019, n. 6723).
Ne deriva che in nessuna delle due prospettate ipotesi il ricorso innanzi al Giudice tributario va dichiarato inammissibile, salvo il caso in cui la cartella risulti notificata ed i motivi di impugnazione attengano a questioni anteriori alla notifica di essa.
Avv. Giuseppe Sapienza
Presidente CAT Catania