La mancata partecipazione al giudizio di primo grado priva di legittimazione l’Agenzia delle entrate ad impugnare la sentenza. Cass. Civile Ord. Num. 28131/2023
Con la sentenza in epigrafe la suprema Corte ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui “La legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta”.
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28131 Anno 2023
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
Data pubblicazione: 05/10/2023