Cassazione Civile Ord. Num. 9635 Anno 2021 del 13/04/2021 – Avviso di accertamento nullo per inosservanza del termine dilatorio di 60 gg. anche in caso di contestuali indagini finanziarie
Il Supremo Collegio con l’ordinanza in oggetto ha statuito che quando le notizie rilevanti dal punto di vista dell’amministrazione fiscale sono acquisite previo accesso presso gli uffici del contribuente, al fine di ricerca ed acquisizione documentale, sia pure accompagnato da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell’accertato (Cass. n. 10989/2017 e Cass., sez. 6-5, ord. 19/10/2017, n. 24636) non può porsi in discussione la possibilità per il contribuente di esporre ogni difesa nel termine dilatorio di cui all’art.12, comma 7, I. n.212/2000.
Sul punto la sentenza delle Sezioni unite n. 18184 del 29.7.2013, seguita da numerose sentenze delle sezioni semplici (n. 16336 del 2014, n. 22786 del 2015), ha statuito che l’articolo 12 comma 7 L. 212/2000 citato deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus.
Avv. Giuseppe Sapienza
Presidente CAT CT