Category : Approfondimenti

L’accertamento induttivo deve ricostruire in via presuntiva anche i costi. Corte di Cassazione ordinanza n. 2581 del 4 febbraio 2021

  • Giuseppe Sapienza
  • 20 Febbraio 2021

Il Collegio di legittimità con l’ordinanza in oggetto ha stabilito che  in riferimento all’accertamento globalmente induttivo del reddito d’impresa, vale sempre la regola che il Fisco deve ricostruire il reddito, tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinandole induttivamente e/o presuntivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva, venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anzichè quello netto.

 

AVVISO BONARIO IMMEDIATAMENTE IMPUGNABILE SENZA ATTENDERE LA CARTELLA. CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 3466 DELL’11 FEBBRAIO 2021

  • Giuseppe Sapienza
  • 15 Febbraio 2021

La Suprema Corte con l’ordinanza in oggetto ha reiterato l’orientamento ormai consolidato secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’articolo 19 DLGS 546/92, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo.

Da qui la facoltà, e non lo obbligo, di ricorrere al giudice tributario contro tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta nella forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili.

Tale facoltà sussiste anche con specifico riferimento alla comunicazione inviata  a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36 bis, comma 3, DPR n. 600/73, la quale, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile davanti al giudice tributario.

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 21 Gennaio 2021, n. 1164. Agevolazione “prima casa” – Art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014 – Irretroattività – Limiti – Incidenza a fini sanzionatori – Immediata rilevanza.

  • Giuseppe Sapienza
  • 8 Febbraio 2021

In tema di agevolazioni “prima casa”, l’art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha allineato la disciplina in materia d’IVA a quella prevista per l’imposta di registro, pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore e, cioè, al 1° gennaio 2014, può, tuttavia, rispetto ad essi, spiegare effetti a fini sanzionatori, in applicazione del principio del “favor rei”, posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta che prima integrava una violazione fiscale non costituisce più il presupposto per l’irrogazione della sanzione.

Cassazione penale sentenza n. 35175 del 10 dicembre 2020. La rottamazione estingue il reato

  • Giuseppe Sapienza
  • 13 Dicembre 2020

La Terza sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 35175 del 10 dicembre 2020, ha respinto il ricorso avanzato dal Procuratore della Repubblica contro la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva revocato il sequestro preventivo disposto nell’ambito di un’indagine per reati di indebita compensazione a carico di un’imprenditrice.

Determinante, nel giudizio in esame, è stata considerata la circostanza che il fumus dei reati in accertamento fosse venuto meno in quanto la contribuente aveva effettuato la rottamazione delle cartelle di cui al debito fiscale oggetto di indagine.

Accessi nei locali dell’atttività – Avviso di accertamento emesso prime del termine dilatorio – Nullità.CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2020, n. 474

  • Giuseppe Sapienza
  • 20 Gennaio 2020

Secondo la sentenza in oggetto il Legislatore,  con l’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000, nel caso di accesso, ispezione o verifica, anche breve, nei locali destinati all’esercizio dell’attività, ha operato una valutazione ex ante circa il rispetto del contraddittorio, attraverso la previsione di nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio di trenta giorni prima dell’emissione dell’accertamento.

Pertanto, anche per i tributi armonizzati, qual è l’IVA, non scatta la necessità della prova di resistenza, ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, giacchè la normativa interna  prevede già la sanzione di nullità.

Inoltre non puo’ costituire una valida deroga al rispetto del termine dilatorio in questione la circostanza che il rispetto del medesimo avrebbe comportato la decadenza della pretesa tributaria, potendosi al riguardo obiettare che trattavasi di circostanza oggettivamente prevedibile e rimessa all’organizzazione dell’ufficio accertatore (cfr., in termini, Cass. n. 5149 del 2016; Cass. n. 8749 del 2018).

Costi deducibili se certi o obiettivamente determinabili – Corte di Cassazione Ordinanza numero 230 dell’8 gennaio 2020

  • Giuseppe Sapienza
  • 20 Gennaio 2020

La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha affermato che, ove a fronte dell’accertamento di ricavi non
dichiarati l’imputato lamenti la mancata deduzione dei costi ad essi inerenti, deve provarne l’esistenza, o comunque allegare i dati
dai quali l’esistenza di tali costi poteva essere desunta e dei quali il giudice non ha tenuto conto, non essendo legittimo, nemmeno in sede penale, presumere l’esistenza di costi deducibili in assenza quantomeno di allegazioni fattuali che rendano almeno legittimo il dubbio in ordine alla loro sussistenza.

Ne deriva che è ben vero che alla ricostruzione del reddito dell’impresa nell’esercizio di
competenza concorrono anche le spese e gli altri componenti negativi, ma questi
devono essere certi o comunque determinabili in modo obiettivo (art. 109, comma
1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), non potendo essere puramente e
semplicemente presunti.

E’ nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo. L’eventuale sanatoria della nullità non ha però effetti retroattivi. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 299 10 gennaio 2020

  • Giuseppe Sapienza
  • 18 Gennaio 2020

Secondo le SS.UU. della Suprema Corte richiamate in oggetto in tema di notificazione di atti processuali  è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo anteriore all’entrata in vigore del regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017.

La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non ha però effetti retroattivi, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.

 

Definizione lite pendente. Ordinatorio il termine per chiedere la sospensione del giudizio. Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 28/11/2019, n. 31126

  • Giuseppe Sapienza
  • 11 Dicembre 2019

Secondo la pronuncia in oggetto, in caso di adesione alla definizione delle liti pendenti, il deposito della relativa istanza successivamente alla data del 10 giugno 2019 previsto dalla normativa condonistica non pregiudica la possibilità di sospensione del giudizio.

In particolare l’art. 6, D.L. n. 119/2018, al comma 10, prevedeva che se entro la predetta data il contribuente avesse depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pendeva la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo restava sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Il suindicato termine di presentazione ha natura processuale, essendo finalizzato a fissare il momento entro il quale presentare l’istanza di sospensione: pertanto, in mancanza di  specifica  qualificazione come perentorio, lo stesso è da intendersi ordinatorio.

Definibile la cartella derivante da controlli automatizzati. CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2019, n. 27271

  • Giuseppe Sapienza
  • 3 Novembre 2019

Con l’ordinanza in oggetto la Suprema Corte ha reiterato il principio secondo cui “l’impugnazione della cartella di pagamento, con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente, origina comunque una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, in quanto detta cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo” (cfr. ex multis, conformi Cass. n. 31055 del 2017; Cass. n. 28611 del 2017; Cass. n. 1296 del 2016; Cass. n. 1295 del 2016; Cass. n. 26997 del 2014; Cass. n. 22672 del 2014).

La medesima Corte non ha mancato altresì di chiarire che risulta “irrilevante la circostanza che la cartella esattoriale contenga la liquidazione di imposte dichiarate e non versate, una volta che, da un lato, la cartella di pagamento rappresenta il primo atto con cui l’Amministrazione ha esercitato la propria pretesa tributaria, e dall’altro occorre comunque riconoscere al contribuente di poter impugnare la cartella, anche al fine di esercitare il proprio diritto alla emendabilità, pure in sede contenziosa, della propria dichiarazione” (cfr. anche conformi Cass. n. 22672 del 2014; Cass. n. 23269 del 2018).

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