Costi deducibili se certi o obiettivamente determinabili – Corte di Cassazione Ordinanza numero 230 dell’8 gennaio 2020
La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha affermato che, ove a fronte dell’accertamento di ricavi non
dichiarati l’imputato lamenti la mancata deduzione dei costi ad essi inerenti, deve provarne l’esistenza, o comunque allegare i dati
dai quali l’esistenza di tali costi poteva essere desunta e dei quali il giudice non ha tenuto conto, non essendo legittimo, nemmeno in sede penale, presumere l’esistenza di costi deducibili in assenza quantomeno di allegazioni fattuali che rendano almeno legittimo il dubbio in ordine alla loro sussistenza.
Ne deriva che è ben vero che alla ricostruzione del reddito dell’impresa nell’esercizio di
competenza concorrono anche le spese e gli altri componenti negativi, ma questi
devono essere certi o comunque determinabili in modo obiettivo (art. 109, comma
1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), non potendo essere puramente e
semplicemente presunti.