E’ nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo. L’eventuale sanatoria della nullità non ha però effetti retroattivi. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 299 10 gennaio 2020
Secondo le SS.UU. della Suprema Corte richiamate in oggetto in tema di notificazione di atti processuali è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo anteriore all’entrata in vigore del regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017.
La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non ha però effetti retroattivi, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.