Definizione lite pendente. Ordinatorio il termine per chiedere la sospensione del giudizio. Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 28/11/2019, n. 31126
Secondo la pronuncia in oggetto, in caso di adesione alla definizione delle liti pendenti, il deposito della relativa istanza successivamente alla data del 10 giugno 2019 previsto dalla normativa condonistica non pregiudica la possibilità di sospensione del giudizio.
In particolare l’art. 6, D.L. n. 119/2018, al comma 10, prevedeva che se entro la predetta data il contribuente avesse depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pendeva la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo restava sospeso fino al 31 dicembre 2020.
Il suindicato termine di presentazione ha natura processuale, essendo finalizzato a fissare il momento entro il quale presentare l’istanza di sospensione: pertanto, in mancanza di specifica qualificazione come perentorio, lo stesso è da intendersi ordinatorio.