Category : Approfondimenti

Illegittimita’ accertamento con sottoscrizione antecedente al termine dilatorio per il contraddittorio endoprocedimentale. CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2019, n. 27415

  • Giuseppe Sapienza
  • 3 Novembre 2019

Con l’ordinanza in oggetto la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento prevalente e ormai da ritenersi consolidato secondo cui «In tema di accertamento, l’atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell’ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all’art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la norma tende a garantire il contraddittorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l’atto impositivo è ancora “in fieri”, integrando, viceversa la notificazione una mera condizione di efficacia dell’atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato» (conformi Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n.17202 del 12/07/2017 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20267 del 31/07/2018).

ANCHE IL CONTRIBUENTE IN GIUDIZIO PUÒ USARE DICHIARAZIONI DI TERZI.CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2019, n. 24531

  • Giuseppe Sapienza
  • 2 Novembre 2019

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ha attribuito  valenza indiziaria delle dichiarazioni dei terzi anche in favore del contribuente affermando che: “nel pieno rispetto della “parità di armi” tra fisco e contribuente, il diritto vivente ammette l’introduzione indiziaria nel processo tributario di dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale (cfr. anche Corte Cost. 18 del 2000; Cass. n. 20028 del 30/9/2011), sebbene esse non siano assunte o verbalizzate in contraddittorio da nessuna norma richiesto” (Cass. civ., 5 dicembre 2012, n. 21812).

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

 

 

 

Dichiarazione di terzi con valore indiziario nel processo tributario.CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2018, n. 6616

  • Giuseppe Sapienza
  • 10 Luglio 2019

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale «Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dall’art. 7 del d. lgs. n. 546 del 1992 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorre a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice» (cfr. Cass. sez. 5, 7 aprile 2017, n. 9080; Cass. sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8639). Ciò, analogamente, vale per il contribuente (cfr. Cass. sez. 5, 21 gennaio 2015, n. 960).

L’attribuzione di valenza indiziaria delle dichiarazioni di terzi anche in favore del contribuente è peraltro funzionale al dispiegarsi del giusto processo ex art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla l. 4 agosto 1955, n. 848.

Avv. Giuseppe Sapienza

 

Documenti inutilizzabili in giudizio solo in presenza di espresso invito all’esibizione in via amministrativa.CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2018, n. 7011

  • Giuseppe Sapienza
  • 20 Giugno 2019

Con la sentenza in epigrafe la suprema Corte ha ribadito un ormai consolidato orientamento per cui, in tema di accertamento tributario, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973, solo in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (conforme Cass., ord. n. 27069/16).

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

 

La mancata presentazione di documenti imputabile ad un terzo non preclude la successiva produzione in giudizio. Sentenza Cassazione Civile n. 8645 del 28/03/2019

  • admin
  • 12 Maggio 2019

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall’Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l’accertamento induttivo, a condizione che sia, da un lato, non veritiera e, dall’altro, cosciente e volontaria e, cioè, dolosa, diretta ad impedire l’ispezione documentale (Cass., 9 novembre 2016, n. 22743; Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2000, n. 45), mentre, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e sistematica, il contribuente può sempre contrastare efficacemente i risultati dell’accertamento induttivo con la produzione in giudizio dei documenti che non era stato in grado di esibire in precedenza per causa a lui non imputabile (forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito).

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

 

Il sostituito non è solidalmente responsabile delle ritenute non versate dal sostituto d’imposta. Cass., sez. unite civ., 12 aprile 2019, n. 10378

  • admin
  • 6 Maggio 2019

Con la sentenza in oggetto le SS.UU., dirimendo i precedenti contrasti giurisprudenziali, hanno sancito che nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

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Condonabili le cartelle ex art. 36 bis non precedute da accertamento – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1158

  • admin
  • 13 Aprile 2019

Con l’ordinanza in oggetto la Suprema Corte ha ribadito il principio già affermato secondo cui “in tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell’art. 16, comma 3, della l. n. 289 del 2002, le controversie relative a cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non preceduta da precedente atto di accertamento, la quale, come tale, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente”.

Avv.Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

L’immotivata compensazione delle spese pregiudica il diritto di difesa. Cass. Civ. Sez. 6 Num. 25594 Anno 2018

  • admin
  • 11 Aprile 2019

Il Supremo Collegio con la sentenza in oggetto ha dichiarato  inidoneo a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite il riferimento alla natura della stessa (cfr., tra le molte, Cass. sez. 3, ord. 3 novembre 2009, n. 23265), così come quello al valore modesto della controversia, atteso che proprio nel caso in cui l’importo delle spese di lite risulti tale da vanificare il pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare, l’immotivata compensazione delle spese finisce col pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

Per gli effetti ha osservato che la disciplina della condanna alle spese di cui all’art. 15 del d. lgs. n. 546/1992 riposa sul principio della soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell’introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte.

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

La motivazione dell’accertamento non può essere integrata in giudizio. CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4176

  • admin
  • 25 Marzo 2019

Con la sentenza in oggetto il Supremo Collegio ha affermato che l’avviso di accertamento privo, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della 1. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa essere “integrata” in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass., sez. 6-5, 21/05/2018, n. 12400, Rv. 648519 -01).

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

Dichiarazione dei redditi emendabile anche in giudizio. Entro un anno diritto alla compensazione, oltre l’anno rimborso. CORTE CASS. – Sent. 20 aprile 2018, n. 9849

  • admin
  • 28 Ottobre 2018

Nella pronuncia richiamata in oeggetto la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: « la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 bis d.p.r. n. 322 del 1998, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del d.p.r. n. 600 del 1973.

Il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del d.p.r. 602 del 1973 è esercitatale entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 bis d.p.r. n. 322 del 1998.

Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 d.p.r. n. 322 del 1998 e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 dpr n. 602 del 1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria. ». (conforme a sentenza del 7 giugno 2016, n. 13378).

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

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