Il sostituito non è solidalmente responsabile delle ritenute non versate dal sostituto d’imposta. Cass., sez. unite civ., 12 aprile 2019, n. 10378
Con la sentenza in oggetto le SS.UU., dirimendo i precedenti contrasti giurisprudenziali, hanno sancito che nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.
Avv. Giuseppe Sapienza
Presidente CAT CT
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