Documenti inutilizzabili in giudizio solo in presenza di espresso invito all’esibizione in via amministrativa.CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2018, n. 7011
Con la sentenza in epigrafe la suprema Corte ha ribadito un ormai consolidato orientamento per cui, in tema di accertamento tributario, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973, solo in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (conforme Cass., ord. n. 27069/16).
Avv. Giuseppe Sapienza
Presidente CAT CT