Accessi nei locali dell’atttività – Avviso di accertamento emesso prime del termine dilatorio – Nullità.CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2020, n. 474
Secondo la sentenza in oggetto il Legislatore, con l’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000, nel caso di accesso, ispezione o verifica, anche breve, nei locali destinati all’esercizio dell’attività, ha operato una valutazione ex ante circa il rispetto del contraddittorio, attraverso la previsione di nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio di trenta giorni prima dell’emissione dell’accertamento.
Pertanto, anche per i tributi armonizzati, qual è l’IVA, non scatta la necessità della prova di resistenza, ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, giacchè la normativa interna prevede già la sanzione di nullità.
Inoltre non puo’ costituire una valida deroga al rispetto del termine dilatorio in questione la circostanza che il rispetto del medesimo avrebbe comportato la decadenza della pretesa tributaria, potendosi al riguardo obiettare che trattavasi di circostanza oggettivamente prevedibile e rimessa all’organizzazione dell’ufficio accertatore (cfr., in termini, Cass. n. 5149 del 2016; Cass. n. 8749 del 2018).