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DISSERVIZI DELL’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE IN SICILIA: LA CAMERA AVVOCATI TRIBUTARISTI DI CATANIA DENUNCIA LA MANCATA EQUIPARAZIONE AI SERVIZI SVOLTI NEL RESTO D’ITALIA

  • admin
  • 25 Luglio 2022

La Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania, riunitasi in assemblea dell’8.07.2022, denuncia la sussistenza di gravi ritardi ed inefficienze nei servizi svolti dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione (ADER) in Sicilia, a seguito del subentro a “Riscossione Sicilia Spa”, avvenuto il 1° ottobre 2021, nel rilascio degli estratti di ruolo, così come nella concessione delle rateazioni, nella cancellazione delle formalità ipotecarie e nel rimborso delle spese legali, pur a seguito di sentenze definitive.

Tale stato di fatto arreca gravissimo pregiudizio ai cittadini ed alle imprese siciliane, già attanagliate dalla crisi economica, che si vedono recapitare pignoramenti pur a fronte di rateazioni richieste, precludendone in alcuni casi la relativa concessione, ovvero ingiustamente vincolati beni immobili che invece potrebbero circolare nel libero mercato.

Si aggiunga, a tutt’oggi, l’inconcepibile mancata equiparazione dei servizi telematici forniti da ADER a cittadini ed imprese siciliane rispetto a quelli del resto d’Italia, potendo questi ultimi ottenere gran parte di quanto sopra online e svolgere in autonomia le principali operazioni, pur a fronte del tempo decorso dal previsto passaggio di funzioni, varato ormai da oltre un anno con il decreto Sostegni-bis del 25 maggio 2021.

Infine, si segnala altresì che per i cittadini e le imprese siciliane non è allo stato possibile effettuare online pagamenti di somme affidate all’agente della riscossione, essendo a tale fine necessario recarsi agli sportelli previa la fissazione di appositi appuntamenti, i quali tuttavia vengono calendarizzati in un arco temporale mediamente non inferiore a 10/15 giorni dall’inoltro della richiesta. Catania, lì 14.07.2022 Camera Avvocati Tributaristi di Catania Il Consiglio Direttivo

Adesione alla posizione di Uncat – Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi – sul disegno di legge di riforma del processo tributario

La Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania, riunitasi all’assemblea dell’8.07.2022, aderisce alla posizione dell’Uncat – Unione nazionale Camere avvocati tributaristi – sul disegno di legge n. 2636/2022 di riforma della Giustizia tributaria, essendo favorevole, nella prospettiva costituzionale del giusto processo, all’istituzione di una magistratura autonoma e specializzata che assicuri la terzietà e l’indipendenza mediante la professionalizzazione del magistrato tributario, con selezione mediante pubblico concorso riservato ai possessori della laurea magistrale in giurisprudenza.

Il rispetto dell’art. 111 Cost. nel disegno di legge non appare però compiuto per cui si auspica che il Parlamento completi l’opera di integrazione della giustizia tributaria nell’alveo costituzionale, con l’approvazione dei correttivi proposti dall’Uncat, in quanto di indipendenza della magistratura si potrà compiutamente parlare se sarà assicurato dal Parlamento il passaggio auspicato sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tra i correttivi proposti, Uncat ha altresì indicato l’opportunità di riservare la difesa tecnica agli avvocati, non per logiche corporative bensì alla luce dei nuovi istituti processuali previsti dalla riforma. In questo quadro, e nell’ottica di un più accentuato utilizzo dei mezzi istruttori da parte dei giudici, alle ulteriori categorie professionali normativamente previste dall’art. 12 Dlgs. n.546/92 potranno essere affidati compiti di consulenza tecnica, così come avviene in tutte le altre giurisdizioni.

 

Si auspica infine che ai nuovi magistrati tributari sia data la possibilità di ascendere alla magistratura di legittimità, attualmente preclusa, stante l’esistenza di una sezione tributaria (la V) in seno alla Suprema Corte che rende naturale il passaggio dalle funzioni di merito a quelle di legittimità nella prospettiva di valorizzare l’esperienza acquisita ed in funzione del miglioramento della carriera sotto ogni profilo scientifico, umano ed economico.

Per ciò che concerne le modifiche processuali previste nel disegno di legge si auspica che venga introdotta la possibilità di presentare memorie difensive all’udienza in cui verrà enunciato il principio di diritto dalla Corte di Cassazione, in caso di rinvio pregiudiziale, in conformità a quanto previsto nella legge delega per la riforma del processo civile; così come si auspica che venga stralciato l’appello c.d. “a critica vincolata” avverso le sentenze emesse dai giudici tributari monocratici (di valore fino a 3.000,00 euro), siccome in evidente contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 cost.) e con il diritto di difesa della parte soccombente (art. 24 cost.), e che vengano eliminate le ingiustificate limitazioni all’utilizzo della introducenda testimonianza scritta.

Proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).

La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

Newsletter N. 14 Giurisprudenza tributaria di merito

  • admin
  • 24 Aprile 2021

Rassegna di giurisprudenza

Rassegna settimanale delle sentenze più interessanti della CTP Catania e CTR Sicilia a cura della Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania

CTR SICILIA

IVA – procacciatore d’affari – assenza requisito abitualità – assoggettamento ad IVA – non sussiste

Il procacciatore d’affari può svolgere l’attività in modo occasionale o in modo continuativo. Il procacciatore d’affari occasionale svolge esattamente gli stessi compiti di quello continuativo, ma la caratteristica fondamentale è quella di svolgere l’attività in via del tutto sporadica, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. In questo caso, ove manchi il requisito dell’abitualità, non sorge l’obbligo di assoggettamento ad imposta sul valore aggiunto e quindi non occorre dotarsi di numero di partita I.V.A. In tali eventualità, si parla, infatti, di prestazioni occasionali (in particolare di procacciamento d’affari occasionale rientrante, tra l’altro, nella lettera i dell’art. 81 del T.U.I.R.) soggette esclusivamente alla ritenuta ai fini delle imposte sui redditi di cui all’art. 25 bis del D.P.R. n. 600/73.

CTR SICILIA SEZ. 13 SENTENZA N. 3136 DEL 08/04/2021


Studio di settore – inverosimiglianza vendita merce ad un prezzo inferiore al costo – articoli di abbigliamento – stato di decozione della società – antieconomicità vendita – esclusione

L’applicazione dello studio settore non è giustificata dalla supposta antieconomicità della vendita della merce effettuata a un prezzo inferiore al costo del 70% quando questa sia giustificata dal comprovato stato di decozione della società (successivamente fallita) e dalla tipologia di merce (articoli di abbigliamento) soggetta a rapida obsolescenza legata all’evoluzione della moda. Non può ritenersi inverosimile che, fronte tale critica situazione la società abbia deciso smaltire magazzino sottocosto, d’altra parte neppure inusuale nel settore moda.

CTR SICILIA SEZ. 1 SENTENZA N. 2425 DEL 15.03.2021


Processo tributario – produzione nuovi documenti in appello – fattispecie

Nel processo tributario occorre fare una distinzione tra la produzione in appello di nuovi documenti che avvalorino una prova già introdotta nel giudizio di primo grado, sicuramente ammessi ex art. 58 2° comma, rispetto a nuove prove che introducono un nuovo tema “decidendum”. La ragione di tale distinzione riposa nella semplice considerazione che i nuovi documenti avvalorano una prova già in nuce introdotta nel contradditorio mentre una nuova prova sposta in avanti e cioè in appello un tema che non essendo conosciuto in primo grado di fatto priva l’altra parte del doppio grado di giudizio garantito per legge. Opinando diversamente per una libera e assoluta facoltà di produzione documentale, verrebbero violati i principi di lealtà processuale e verrebbe compresso il diritto di difesa, in quanto la parte avversa non potrebbe per il divieto dell’art. 32 del D.Lgs 546/92, dedurre motivi aggiunti, ammessi solo in primo grado e non in grado di appello. E conseguentemente l’appellato perderebbe un grado di giudizio per negligenza o slealtà processuale dell’avversario.

CTR SICILIA SEZ. 12 SENTENZA N. 2927 DEL 26.03.2021


Imposta di registro – avviso di liquidazione – omessa allegazione della sentenza cui si riferisce – illegittimità – sussiste

L’avviso di liquidazione della imposta di registro è nullo qualora non sia strutturalmente dotato di una motivazione idonea a soddisfare l’obbligo di esplicitare le ragioni in virtù delle quali esso è stato emesso, sicchè non è obiettivamente possibile individuare con chiarezza in base a quale disposizione la pretesa impositiva è stata avanzata (nella fattispecie esso manca di indicazione della aliquota dell’imposta e della base imponibile ed inoltre manca dei criteri di calcolo della imposta stessa). Ciò determina la nullità dell’avviso di liquidazione considerato anche che l’obbligo della motivazione non va inteso solo in senso meramente formalistico, ma va esteso alla allegazione, in via integrativa, dell’atto a cui si riferisce.

CTR SICILIA SEZ. 13 SENTENZA N. 2935 DEL 26.03.2021


CTP CATANIA

Processo tributario – prova della notifica atti interruttivi – produzione avviso di ricevimento – assenza di collegamento con l’atto – insufficienza

La produzione della sola cartolina di ritorno attestante la notifica di un atto interruttivo della prescrizione non consente di avere certezza dell’effettivo collegamento tra la documentazione attestante la notifica e l’atto che si assume abbia determinato l’interruzione del termine prescrizionale. Nè a ciò soccorre la copia di una interrogazione al servizio informatico interno dell’Agenzia che non assume alcuna valenza probatoria in quanto atto di parte prodotto attraverso sistema di archiviazione e gestione dati cui parte convenuta ha esclusivo accesso per caricare (e/o modificare) quanto archiviato/annotato.

CTP CATANIA SEZ. 13 SENTENZA N. 3166 DEL 12.04.2021


Processo tributario – tardiva produzione documenti – perentorietà termine di cui all’art. 32 Dlgs 546/199 – sussiste

A differenza del termine per la costituzione in giudizio di cui all’art. 23 d.lgs. 546/1992, il termine di cui all’art. 32 per la produzione di documenti è perentorio; la norma, difatti, mira a preservare il contraddittorio tra le parti e la tendenziale celebrazione del processo tributario in un’unica udienza. L’impossibilità di valutare la documentazione prodotta tardivamente risulta ancora più evidente laddove l’udienza venga celebrata in camera di consiglio; si tratterebbe infatti di una produzione “a sorpresa” sulla quale controparte non potrebbe in alcun modo interloquire e della quale verrebbe a conoscenza solo attraverso la lettura della motivazione della sentenza.

CTP CATANIA SEZ. 13 SENTENZA N. 3194 DEL 12.04.2021


Processo tributario – udienza da remoto – istanza di trattazione da remoto ai sensi dell’art. 27 co.2 Dl 137/2020 – camera di consiglio – rigetto

La previsione contenuta nell’art. 27 co.2 d.1. 137/2020 si applica esclusivamente alle controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica e non anche qualora nel ricorso introduttivo non sia stata fatta richiesta di pubblica udienza. In questo caso va rigettata l’istanza di discussione da remoto presentata ai sensi del citato art. 27 co. 2 e l’udienza viene trattata nel forme della camera di consiglio (art. 33 dlgs 546/1992) nè l’istanza può qualificarsi come domanda di trattazione in pubblica udienza ai sensi del co. 1 del citato art.33 ove non depositata nei termini di cui all’art. 32 co.2 (dieci giorni liberi prima della data fissata per la trattazione).

CTP CATANIA SEZ. 13 SENTENZA N. 3175 DEL 12/04/2021


Processo tributario – chiamata in causa di terzo – perentorietà termine art. 23 Dlgs 546/1992 – sussiste

A mente dell’art. 23 del D. Igs. 546/1992, l’istanza di chiamata in causa dell’Agenzia delle entrate va avanzata a pena di decadenza nell’atto di costituzione tempestiva della parte resistente, che deve aver luogo «entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale».

CTP CATANIA SEZ. 7 SENTENZA N. 3356 DEL 16.04.2021

Giurisprudenza Tributaria di merito – rassegna settimanale n. 12

Rassegna settimanale delle sentenze più interessanti della CTP Catania e CTR Sicilia a cura della Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania

 

CTR SICILIA

Processo tributario – compensazione spese “per valide ragioni” – motivazione apparente – nullità – consegue

La frase “ricorrono valide ragioni per lasciare le spese a carico di chi le ha sostenute”, rappresenta una motivazione che, benché graficamente esistente, non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono. Essa è paragonabile ad un “guscio vuoto”: l’apparato giustificativo esiste formalmente, ma non è in grado di evidenziare le ragioni poste a fondamento della decisione giurisdizionale.

 CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 1799 DEL 4.02.2021


Processo tributario – legittimazione passiva del concessionario – sussiste – omessa chiamata in causa dell’ente creditore – inammissibilità della domanda – esclusione

Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio.

CTR SICILIA SEZ. 3 SENTENZA N. 1996 DEL 2.03.2021


Avviso di accertamento – legittimazione del funzionario – contestazione in forma generica – onere della prova a carico dell’Ufficio – sussiste

Ove il contribuente contesti , anche in forma generica, la legittimazione del funziona- rio che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto, è onere dell’Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di fornire la prova dell’esistenza della delega in capo al delegato. L’avviso di accertamento non può infatti essere sottoscritto da qualsiasi persona, nel senso che il capo dell’ufficio o altro impiegato della carriera direttiva delegato devono necessariamente essere funzionari appartenenti alla terza area e, a fronte di una generica contestazione nel ricorso introduttivo, incombe all’Amministrazione fornire una prova documentale circa il possesso dei requisiti soggettivi sia del delegante che del delegato.

CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 1964 DEL 1.03.2021


Processo tributario – appello – produzione documentale in violazione del ter- mine di cui all’art. 32 Dlgs 546/1992 – inutilizzabilità

Va dichiarata inammissibile in quanto tardiva la produzione, effettuata soltanto in grado di appello dall’Ufficio, della documentazione attestante la notificazione delle cartelle impugnate, ove questa sia avvenuta in violazione del termine perentorio previsto dall’art. 32 comma l d.lgs. n. 54611992, per cui “le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione”.

CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 3245 DEL 12.04.2021


Processo tributario – tributi locali – impugnabilità atti di natura amministra- tiva aventi portata generale – appello – giurisdizione tributaria – esclusione

La frase “ricorrono valide ragioni per lasciare le spese a carico di chi le ha sostenute”, non è idonea a sorreggere la motivazione in ordine alla compensazione delle spese. La motivazione, benché graficamente esistente, non consente infatti di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono. La motivazione apparente, infatti, è paragonabile ad un “guscio vuoto”: l’apparato giustificativo esiste formalmente, ma non è in grado di evidenziare le ragioni poste a fondamento della decisione giurisdizionale.

CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 3319 DEL 12.04.2021


CTP CATANIA


Processo tributario – eccezione mancata notifica atto prodromico – legittimazione passiva del concessionario – sussiste

Non sussiste il difetto di legittimazione passiva del concessionario qualora il contribuente, a fondamento dell’impugnazione dell’atto consequenziale, abbia dedotto l’omessa notificazione dell’atto presupposto di competenza dell’Agenzia delle entrate. Rimane in tal caso ferma l’applicazione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l‘ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.

CTP CATANIA SEZ. 9 SENTENZA N. 2908 DEL 25.03.2021

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Governo: rinvio al 31 gennaio per la notifica delle cartelle di pagamento

  • admin
  • 15 Gennaio 2021

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.

Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la emissione degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020.

Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021.

Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignormenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

Protocollo UNCAT – CTR Sicilia

  • admin
  • 5 Gennaio 2021

In allegato il testo del protocollo (il primo in Italia) definito su iniziativa del presidente f.f. della Commissione, Pino Zingale, sulla base di uno schema predisposto dall’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi

Covid19, siglato con la CTR Sicilia il protocollo per la gestione delle udienze tributarie

  • admin
  • 5 Gennaio 2021

E’ stato sottoscritto presso la sede della Commissione tributaria regionale della Sicilia un protocollo per lo svolgimento delle udienze tributarie nella fase dell’emergenza sanitaria nazionale da Covid 19.

Il protocollo (il primo in Italia) è stato definito su iniziativa del presidente f.f. della Commissione, Pino Zingale, che, sulla base di uno schema predisposto dall’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, ha dato seguito alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate sul tema dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.
Il documento è stato sottoscritto da Zingale, dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, Giovanni Immordino, dal presidente del Consiglio dell’Ordine di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, Fabrizio Escheri, dal direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate della Sicilia, Pasquale Stellacci, dal presidente della Camera Avvocati Tributaristi di Palermo e vicepresidente UNCAT, Angelo Cuva, e dal dirigente della segreteria della CTR Sicilia, Luigi Michele Prosperi.

COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO
Il protocollo mira a disciplinare in maniera uniforme il processo tributario nella fase emergenziale alla luce dell’art. 27 del DL 137/2020.

In particolare, con riguardo alla trattazione allo stato degli atti, oggetto di vivaci discussioni, il protocollo stabilisce che “le istanze di rinvio della trattazione a data post-emergenziale, formulate da almeno una delle parti che intenda discutere oralmente in presenza, sono valutate in ragione della rilevanza delle questioni controverse e del loro valore e di quant’altro ritenuto utile. Sulle istanze provvede il Presidente della Sezione, con decreto motivato“.

Il rinvio alla fase post.emergenziale si avrà anche qualora una delle parti insista per la “trattazione per iscritto e quando non sia possibile rispettare il termine di dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie conclusionali e di quello di cinque giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica (art. 27 comma 2, d.l. n. 137/2020), la causa viene rinviata a nuovo ruolo. In tale caso la causa verrà trattata in presenza nella fase post emergenziale”.

“Difesa e udienze tributarie nell’emergenza – Profili giuridici, operativi e deontologici”

Giorno 16 DICEMBRE 2020 alle ore 15.30 – 18.30 si terrà la Video Conferenza (piattaforma Zoom ID RIUNIONE: 87275029039 PASSCODE: 849377)  sul tema “Difesa e udienze tributarie nell’emergenza – Profili giuridici, operativi e deontologici”

La partecipazione è gratuita e senza pre-iscrizioni fino ad esaurimento contatti. L’evento è accreditato dall’Ordine Avvocati di CT che riconosce n.3 crediti formativi di cui 1 in deontologia.

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