Newsletter N. 14 Giurisprudenza tributaria di merito
Rassegna di giurisprudenza
Rassegna settimanale delle sentenze più interessanti della CTP Catania e CTR Sicilia a cura della Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania
CTR SICILIA
IVA – procacciatore d’affari – assenza requisito abitualità – assoggettamento ad IVA – non sussiste
Il procacciatore d’affari può svolgere l’attività in modo occasionale o in modo continuativo. Il procacciatore d’affari occasionale svolge esattamente gli stessi compiti di quello continuativo, ma la caratteristica fondamentale è quella di svolgere l’attività in via del tutto sporadica, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. In questo caso, ove manchi il requisito dell’abitualità, non sorge l’obbligo di assoggettamento ad imposta sul valore aggiunto e quindi non occorre dotarsi di numero di partita I.V.A. In tali eventualità, si parla, infatti, di prestazioni occasionali (in particolare di procacciamento d’affari occasionale rientrante, tra l’altro, nella lettera i dell’art. 81 del T.U.I.R.) soggette esclusivamente alla ritenuta ai fini delle imposte sui redditi di cui all’art. 25 bis del D.P.R. n. 600/73.
CTR SICILIA SEZ. 13 SENTENZA N. 3136 DEL 08/04/2021
Studio di settore – inverosimiglianza vendita merce ad un prezzo inferiore al costo – articoli di abbigliamento – stato di decozione della società – antieconomicità vendita – esclusione
L’applicazione dello studio settore non è giustificata dalla supposta antieconomicità della vendita della merce effettuata a un prezzo inferiore al costo del 70% quando questa sia giustificata dal comprovato stato di decozione della società (successivamente fallita) e dalla tipologia di merce (articoli di abbigliamento) soggetta a rapida obsolescenza legata all’evoluzione della moda. Non può ritenersi inverosimile che, fronte tale critica situazione la società abbia deciso smaltire magazzino sottocosto, d’altra parte neppure inusuale nel settore moda.
CTR SICILIA SEZ. 1 SENTENZA N. 2425 DEL 15.03.2021
Processo tributario – produzione nuovi documenti in appello – fattispecie
Nel processo tributario occorre fare una distinzione tra la produzione in appello di nuovi documenti che avvalorino una prova già introdotta nel giudizio di primo grado, sicuramente ammessi ex art. 58 2° comma, rispetto a nuove prove che introducono un nuovo tema “decidendum”. La ragione di tale distinzione riposa nella semplice considerazione che i nuovi documenti avvalorano una prova già in nuce introdotta nel contradditorio mentre una nuova prova sposta in avanti e cioè in appello un tema che non essendo conosciuto in primo grado di fatto priva l’altra parte del doppio grado di giudizio garantito per legge. Opinando diversamente per una libera e assoluta facoltà di produzione documentale, verrebbero violati i principi di lealtà processuale e verrebbe compresso il diritto di difesa, in quanto la parte avversa non potrebbe per il divieto dell’art. 32 del D.Lgs 546/92, dedurre motivi aggiunti, ammessi solo in primo grado e non in grado di appello. E conseguentemente l’appellato perderebbe un grado di giudizio per negligenza o slealtà processuale dell’avversario.
CTR SICILIA SEZ. 12 SENTENZA N. 2927 DEL 26.03.2021
Imposta di registro – avviso di liquidazione – omessa allegazione della sentenza cui si riferisce – illegittimità – sussiste
L’avviso di liquidazione della imposta di registro è nullo qualora non sia strutturalmente dotato di una motivazione idonea a soddisfare l’obbligo di esplicitare le ragioni in virtù delle quali esso è stato emesso, sicchè non è obiettivamente possibile individuare con chiarezza in base a quale disposizione la pretesa impositiva è stata avanzata (nella fattispecie esso manca di indicazione della aliquota dell’imposta e della base imponibile ed inoltre manca dei criteri di calcolo della imposta stessa). Ciò determina la nullità dell’avviso di liquidazione considerato anche che l’obbligo della motivazione non va inteso solo in senso meramente formalistico, ma va esteso alla allegazione, in via integrativa, dell’atto a cui si riferisce.
CTR SICILIA SEZ. 13 SENTENZA N. 2935 DEL 26.03.2021
CTP CATANIA
Processo tributario – prova della notifica atti interruttivi – produzione avviso di ricevimento – assenza di collegamento con l’atto – insufficienza
La produzione della sola cartolina di ritorno attestante la notifica di un atto interruttivo della prescrizione non consente di avere certezza dell’effettivo collegamento tra la documentazione attestante la notifica e l’atto che si assume abbia determinato l’interruzione del termine prescrizionale. Nè a ciò soccorre la copia di una interrogazione al servizio informatico interno dell’Agenzia che non assume alcuna valenza probatoria in quanto atto di parte prodotto attraverso sistema di archiviazione e gestione dati cui parte convenuta ha esclusivo accesso per caricare (e/o modificare) quanto archiviato/annotato.
CTP CATANIA SEZ. 13 SENTENZA N. 3166 DEL 12.04.2021
Processo tributario – tardiva produzione documenti – perentorietà termine di cui all’art. 32 Dlgs 546/199 – sussiste
A differenza del termine per la costituzione in giudizio di cui all’art. 23 d.lgs. 546/1992, il termine di cui all’art. 32 per la produzione di documenti è perentorio; la norma, difatti, mira a preservare il contraddittorio tra le parti e la tendenziale celebrazione del processo tributario in un’unica udienza. L’impossibilità di valutare la documentazione prodotta tardivamente risulta ancora più evidente laddove l’udienza venga celebrata in camera di consiglio; si tratterebbe infatti di una produzione “a sorpresa” sulla quale controparte non potrebbe in alcun modo interloquire e della quale verrebbe a conoscenza solo attraverso la lettura della motivazione della sentenza.
CTP CATANIA SEZ. 13 SENTENZA N. 3194 DEL 12.04.2021
Processo tributario – udienza da remoto – istanza di trattazione da remoto ai sensi dell’art. 27 co.2 Dl 137/2020 – camera di consiglio – rigetto
La previsione contenuta nell’art. 27 co.2 d.1. 137/2020 si applica esclusivamente alle controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica e non anche qualora nel ricorso introduttivo non sia stata fatta richiesta di pubblica udienza. In questo caso va rigettata l’istanza di discussione da remoto presentata ai sensi del citato art. 27 co. 2 e l’udienza viene trattata nel forme della camera di consiglio (art. 33 dlgs 546/1992) nè l’istanza può qualificarsi come domanda di trattazione in pubblica udienza ai sensi del co. 1 del citato art.33 ove non depositata nei termini di cui all’art. 32 co.2 (dieci giorni liberi prima della data fissata per la trattazione).
CTP CATANIA SEZ. 13 SENTENZA N. 3175 DEL 12/04/2021
Processo tributario – chiamata in causa di terzo – perentorietà termine art. 23 Dlgs 546/1992 – sussiste
A mente dell’art. 23 del D. Igs. 546/1992, l’istanza di chiamata in causa dell’Agenzia delle entrate va avanzata a pena di decadenza nell’atto di costituzione tempestiva della parte resistente, che deve aver luogo «entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale».
CTP CATANIA SEZ. 7 SENTENZA N. 3356 DEL 16.04.2021