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La mancata presentazione di documenti imputabile ad un terzo non preclude la successiva produzione in giudizio. Sentenza Cassazione Civile n. 8645 del 28/03/2019

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  • 12 Maggio 2019

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall’Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l’accertamento induttivo, a condizione che sia, da un lato, non veritiera e, dall’altro, cosciente e volontaria e, cioè, dolosa, diretta ad impedire l’ispezione documentale (Cass., 9 novembre 2016, n. 22743; Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2000, n. 45), mentre, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e sistematica, il contribuente può sempre contrastare efficacemente i risultati dell’accertamento induttivo con la produzione in giudizio dei documenti che non era stato in grado di esibire in precedenza per causa a lui non imputabile (forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito).

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

 

Il sostituito non è solidalmente responsabile delle ritenute non versate dal sostituto d’imposta. Cass., sez. unite civ., 12 aprile 2019, n. 10378

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  • 6 Maggio 2019

Con la sentenza in oggetto le SS.UU., dirimendo i precedenti contrasti giurisprudenziali, hanno sancito che nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

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Condonabili le cartelle ex art. 36 bis non precedute da accertamento – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1158

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  • 13 Aprile 2019

Con l’ordinanza in oggetto la Suprema Corte ha ribadito il principio già affermato secondo cui “in tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell’art. 16, comma 3, della l. n. 289 del 2002, le controversie relative a cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non preceduta da precedente atto di accertamento, la quale, come tale, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente”.

Avv.Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

L’immotivata compensazione delle spese pregiudica il diritto di difesa. Cass. Civ. Sez. 6 Num. 25594 Anno 2018

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  • 11 Aprile 2019

Il Supremo Collegio con la sentenza in oggetto ha dichiarato  inidoneo a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite il riferimento alla natura della stessa (cfr., tra le molte, Cass. sez. 3, ord. 3 novembre 2009, n. 23265), così come quello al valore modesto della controversia, atteso che proprio nel caso in cui l’importo delle spese di lite risulti tale da vanificare il pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare, l’immotivata compensazione delle spese finisce col pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

Per gli effetti ha osservato che la disciplina della condanna alle spese di cui all’art. 15 del d. lgs. n. 546/1992 riposa sul principio della soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell’introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte.

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

La motivazione dell’accertamento non può essere integrata in giudizio. CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4176

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  • 25 Marzo 2019

Con la sentenza in oggetto il Supremo Collegio ha affermato che l’avviso di accertamento privo, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della 1. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa essere “integrata” in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass., sez. 6-5, 21/05/2018, n. 12400, Rv. 648519 -01).

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

Dichiarazione dei redditi emendabile anche in giudizio. Entro un anno diritto alla compensazione, oltre l’anno rimborso. CORTE CASS. – Sent. 20 aprile 2018, n. 9849

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  • 28 Ottobre 2018

Nella pronuncia richiamata in oeggetto la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: « la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 bis d.p.r. n. 322 del 1998, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del d.p.r. n. 600 del 1973.

Il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del d.p.r. 602 del 1973 è esercitatale entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 bis d.p.r. n. 322 del 1998.

Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 d.p.r. n. 322 del 1998 e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 dpr n. 602 del 1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria. ». (conforme a sentenza del 7 giugno 2016, n. 13378).

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

No alla cartella (controllo automatizzato) per disconoscimento rimborso iva. Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 20-02-2018) 09-03-2018, n. 5785

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  • 10 Ottobre 2018

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ha chiarito che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 2, riconosce in capo all’amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d’affari e alla liquidazione dell’imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; c) controllare la tempestività dei versamenti dell’imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale. Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali è scevra l’attività di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente. Anche di recente le S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt. 36 bis e 54 bis, può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo (cfr. Cass. S.U. n.17758/2016).

Con tali modalità non possono risolversi questioni giuridiche, chiarendo, in particolare, che il mancato riconoscimento di un rimborso IVA non può essere ricondotto al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche; con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica (ordinanza n. 5318/12).

Avv.Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

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