No alla cartella (controllo automatizzato) per disconoscimento rimborso iva. Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 20-02-2018) 09-03-2018, n. 5785

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  • 10 Ottobre 2018

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ha chiarito che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 2, riconosce in capo all’amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d’affari e alla liquidazione dell’imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; c) controllare la tempestività dei versamenti dell’imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale. Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali è scevra l’attività di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente. Anche di recente le S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt. 36 bis e 54 bis, può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo (cfr. Cass. S.U. n.17758/2016).

Con tali modalità non possono risolversi questioni giuridiche, chiarendo, in particolare, che il mancato riconoscimento di un rimborso IVA non può essere ricondotto al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche; con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica (ordinanza n. 5318/12).

Avv.Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

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