Covid19, siglato con la CTR Sicilia il protocollo per la gestione delle udienze tributarie

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  • 5 Gennaio 2021

E’ stato sottoscritto presso la sede della Commissione tributaria regionale della Sicilia un protocollo per lo svolgimento delle udienze tributarie nella fase dell’emergenza sanitaria nazionale da Covid 19.

Il protocollo (il primo in Italia) è stato definito su iniziativa del presidente f.f. della Commissione, Pino Zingale, che, sulla base di uno schema predisposto dall’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, ha dato seguito alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate sul tema dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.
Il documento è stato sottoscritto da Zingale, dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, Giovanni Immordino, dal presidente del Consiglio dell’Ordine di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, Fabrizio Escheri, dal direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate della Sicilia, Pasquale Stellacci, dal presidente della Camera Avvocati Tributaristi di Palermo e vicepresidente UNCAT, Angelo Cuva, e dal dirigente della segreteria della CTR Sicilia, Luigi Michele Prosperi.

COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO
Il protocollo mira a disciplinare in maniera uniforme il processo tributario nella fase emergenziale alla luce dell’art. 27 del DL 137/2020.

In particolare, con riguardo alla trattazione allo stato degli atti, oggetto di vivaci discussioni, il protocollo stabilisce che “le istanze di rinvio della trattazione a data post-emergenziale, formulate da almeno una delle parti che intenda discutere oralmente in presenza, sono valutate in ragione della rilevanza delle questioni controverse e del loro valore e di quant’altro ritenuto utile. Sulle istanze provvede il Presidente della Sezione, con decreto motivato“.

Il rinvio alla fase post.emergenziale si avrà anche qualora una delle parti insista per la “trattazione per iscritto e quando non sia possibile rispettare il termine di dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie conclusionali e di quello di cinque giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica (art. 27 comma 2, d.l. n. 137/2020), la causa viene rinviata a nuovo ruolo. In tale caso la causa verrà trattata in presenza nella fase post emergenziale”.

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