Category : News & Eventi

DISSERVIZI DELL’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE IN SICILIA: LA CAMERA AVVOCATI TRIBUTARISTI DI CATANIA DENUNCIA LA MANCATA EQUIPARAZIONE AI SERVIZI SVOLTI NEL RESTO D’ITALIA

  • admin
  • 25 Luglio 2022

La Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania, riunitasi in assemblea dell’8.07.2022, denuncia la sussistenza di gravi ritardi ed inefficienze nei servizi svolti dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione (ADER) in Sicilia, a seguito del subentro a “Riscossione Sicilia Spa”, avvenuto il 1° ottobre 2021, nel rilascio degli estratti di ruolo, così come nella concessione delle rateazioni, nella cancellazione delle formalità ipotecarie e nel rimborso delle spese legali, pur a seguito di sentenze definitive.

Tale stato di fatto arreca gravissimo pregiudizio ai cittadini ed alle imprese siciliane, già attanagliate dalla crisi economica, che si vedono recapitare pignoramenti pur a fronte di rateazioni richieste, precludendone in alcuni casi la relativa concessione, ovvero ingiustamente vincolati beni immobili che invece potrebbero circolare nel libero mercato.

Si aggiunga, a tutt’oggi, l’inconcepibile mancata equiparazione dei servizi telematici forniti da ADER a cittadini ed imprese siciliane rispetto a quelli del resto d’Italia, potendo questi ultimi ottenere gran parte di quanto sopra online e svolgere in autonomia le principali operazioni, pur a fronte del tempo decorso dal previsto passaggio di funzioni, varato ormai da oltre un anno con il decreto Sostegni-bis del 25 maggio 2021.

Infine, si segnala altresì che per i cittadini e le imprese siciliane non è allo stato possibile effettuare online pagamenti di somme affidate all’agente della riscossione, essendo a tale fine necessario recarsi agli sportelli previa la fissazione di appositi appuntamenti, i quali tuttavia vengono calendarizzati in un arco temporale mediamente non inferiore a 10/15 giorni dall’inoltro della richiesta. Catania, lì 14.07.2022 Camera Avvocati Tributaristi di Catania Il Consiglio Direttivo

Adesione alla posizione di Uncat – Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi – sul disegno di legge di riforma del processo tributario

La Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania, riunitasi all’assemblea dell’8.07.2022, aderisce alla posizione dell’Uncat – Unione nazionale Camere avvocati tributaristi – sul disegno di legge n. 2636/2022 di riforma della Giustizia tributaria, essendo favorevole, nella prospettiva costituzionale del giusto processo, all’istituzione di una magistratura autonoma e specializzata che assicuri la terzietà e l’indipendenza mediante la professionalizzazione del magistrato tributario, con selezione mediante pubblico concorso riservato ai possessori della laurea magistrale in giurisprudenza.

Il rispetto dell’art. 111 Cost. nel disegno di legge non appare però compiuto per cui si auspica che il Parlamento completi l’opera di integrazione della giustizia tributaria nell’alveo costituzionale, con l’approvazione dei correttivi proposti dall’Uncat, in quanto di indipendenza della magistratura si potrà compiutamente parlare se sarà assicurato dal Parlamento il passaggio auspicato sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tra i correttivi proposti, Uncat ha altresì indicato l’opportunità di riservare la difesa tecnica agli avvocati, non per logiche corporative bensì alla luce dei nuovi istituti processuali previsti dalla riforma. In questo quadro, e nell’ottica di un più accentuato utilizzo dei mezzi istruttori da parte dei giudici, alle ulteriori categorie professionali normativamente previste dall’art. 12 Dlgs. n.546/92 potranno essere affidati compiti di consulenza tecnica, così come avviene in tutte le altre giurisdizioni.

 

Si auspica infine che ai nuovi magistrati tributari sia data la possibilità di ascendere alla magistratura di legittimità, attualmente preclusa, stante l’esistenza di una sezione tributaria (la V) in seno alla Suprema Corte che rende naturale il passaggio dalle funzioni di merito a quelle di legittimità nella prospettiva di valorizzare l’esperienza acquisita ed in funzione del miglioramento della carriera sotto ogni profilo scientifico, umano ed economico.

Per ciò che concerne le modifiche processuali previste nel disegno di legge si auspica che venga introdotta la possibilità di presentare memorie difensive all’udienza in cui verrà enunciato il principio di diritto dalla Corte di Cassazione, in caso di rinvio pregiudiziale, in conformità a quanto previsto nella legge delega per la riforma del processo civile; così come si auspica che venga stralciato l’appello c.d. “a critica vincolata” avverso le sentenze emesse dai giudici tributari monocratici (di valore fino a 3.000,00 euro), siccome in evidente contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 cost.) e con il diritto di difesa della parte soccombente (art. 24 cost.), e che vengano eliminate le ingiustificate limitazioni all’utilizzo della introducenda testimonianza scritta.

Convegno del 19.11.2021

  • Giuseppe Sapienza
  • 14 Novembre 2021

Evento in presenza accreditato per n. 3 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Catania

E’ necessaria la pre-iscrizione all’indirizzo mail indicato in locandina.

Proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).

La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

Governo: rinvio al 31 gennaio per la notifica delle cartelle di pagamento

  • admin
  • 15 Gennaio 2021

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.

Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la emissione degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020.

Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021.

Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignormenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

Covid19, siglato con la CTR Sicilia il protocollo per la gestione delle udienze tributarie

  • admin
  • 5 Gennaio 2021

E’ stato sottoscritto presso la sede della Commissione tributaria regionale della Sicilia un protocollo per lo svolgimento delle udienze tributarie nella fase dell’emergenza sanitaria nazionale da Covid 19.

Il protocollo (il primo in Italia) è stato definito su iniziativa del presidente f.f. della Commissione, Pino Zingale, che, sulla base di uno schema predisposto dall’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, ha dato seguito alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate sul tema dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.
Il documento è stato sottoscritto da Zingale, dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, Giovanni Immordino, dal presidente del Consiglio dell’Ordine di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, Fabrizio Escheri, dal direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate della Sicilia, Pasquale Stellacci, dal presidente della Camera Avvocati Tributaristi di Palermo e vicepresidente UNCAT, Angelo Cuva, e dal dirigente della segreteria della CTR Sicilia, Luigi Michele Prosperi.

COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO
Il protocollo mira a disciplinare in maniera uniforme il processo tributario nella fase emergenziale alla luce dell’art. 27 del DL 137/2020.

In particolare, con riguardo alla trattazione allo stato degli atti, oggetto di vivaci discussioni, il protocollo stabilisce che “le istanze di rinvio della trattazione a data post-emergenziale, formulate da almeno una delle parti che intenda discutere oralmente in presenza, sono valutate in ragione della rilevanza delle questioni controverse e del loro valore e di quant’altro ritenuto utile. Sulle istanze provvede il Presidente della Sezione, con decreto motivato“.

Il rinvio alla fase post.emergenziale si avrà anche qualora una delle parti insista per la “trattazione per iscritto e quando non sia possibile rispettare il termine di dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie conclusionali e di quello di cinque giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica (art. 27 comma 2, d.l. n. 137/2020), la causa viene rinviata a nuovo ruolo. In tale caso la causa verrà trattata in presenza nella fase post emergenziale”.

“Difesa e udienze tributarie nell’emergenza – Profili giuridici, operativi e deontologici”

Giorno 16 DICEMBRE 2020 alle ore 15.30 – 18.30 si terrà la Video Conferenza (piattaforma Zoom ID RIUNIONE: 87275029039 PASSCODE: 849377)  sul tema “Difesa e udienze tributarie nell’emergenza – Profili giuridici, operativi e deontologici”

La partecipazione è gratuita e senza pre-iscrizioni fino ad esaurimento contatti. L’evento è accreditato dall’Ordine Avvocati di CT che riconosce n.3 crediti formativi di cui 1 in deontologia.

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