CONVEGNO SUL TEMA “LE NOVITÀ FISCALI PER L’ANNO 2020”
RINVIATO A DATA DA DESTINARSI
RINVIATO A DATA DA DESTINARSI
Secondo la sentenza in oggetto il Legislatore, con l’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000, nel caso di accesso, ispezione o verifica, anche breve, nei locali destinati all’esercizio dell’attività, ha operato una valutazione ex ante circa il rispetto del contraddittorio, attraverso la previsione di nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio di trenta giorni prima dell’emissione dell’accertamento.
Pertanto, anche per i tributi armonizzati, qual è l’IVA, non scatta la necessità della prova di resistenza, ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, giacchè la normativa interna prevede già la sanzione di nullità.
Inoltre non puo’ costituire una valida deroga al rispetto del termine dilatorio in questione la circostanza che il rispetto del medesimo avrebbe comportato la decadenza della pretesa tributaria, potendosi al riguardo obiettare che trattavasi di circostanza oggettivamente prevedibile e rimessa all’organizzazione dell’ufficio accertatore (cfr., in termini, Cass. n. 5149 del 2016; Cass. n. 8749 del 2018).
La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha affermato che, ove a fronte dell’accertamento di ricavi non
dichiarati l’imputato lamenti la mancata deduzione dei costi ad essi inerenti, deve provarne l’esistenza, o comunque allegare i dati
dai quali l’esistenza di tali costi poteva essere desunta e dei quali il giudice non ha tenuto conto, non essendo legittimo, nemmeno in sede penale, presumere l’esistenza di costi deducibili in assenza quantomeno di allegazioni fattuali che rendano almeno legittimo il dubbio in ordine alla loro sussistenza.
Ne deriva che è ben vero che alla ricostruzione del reddito dell’impresa nell’esercizio di
competenza concorrono anche le spese e gli altri componenti negativi, ma questi
devono essere certi o comunque determinabili in modo obiettivo (art. 109, comma
1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), non potendo essere puramente e
semplicemente presunti.
Secondo le SS.UU. della Suprema Corte richiamate in oggetto in tema di notificazione di atti processuali è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo anteriore all’entrata in vigore del regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017.
La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non ha però effetti retroattivi, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.
Secondo la pronuncia in oggetto, in caso di adesione alla definizione delle liti pendenti, il deposito della relativa istanza successivamente alla data del 10 giugno 2019 previsto dalla normativa condonistica non pregiudica la possibilità di sospensione del giudizio.
In particolare l’art. 6, D.L. n. 119/2018, al comma 10, prevedeva che se entro la predetta data il contribuente avesse depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pendeva la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo restava sospeso fino al 31 dicembre 2020.
Il suindicato termine di presentazione ha natura processuale, essendo finalizzato a fissare il momento entro il quale presentare l’istanza di sospensione: pertanto, in mancanza di specifica qualificazione come perentorio, lo stesso è da intendersi ordinatorio.
Con l’ordinanza in oggetto la Suprema Corte ha reiterato il principio secondo cui “l’impugnazione della cartella di pagamento, con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente, origina comunque una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, in quanto detta cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo” (cfr. ex multis, conformi Cass. n. 31055 del 2017; Cass. n. 28611 del 2017; Cass. n. 1296 del 2016; Cass. n. 1295 del 2016; Cass. n. 26997 del 2014; Cass. n. 22672 del 2014).
La medesima Corte non ha mancato altresì di chiarire che risulta “irrilevante la circostanza che la cartella esattoriale contenga la liquidazione di imposte dichiarate e non versate, una volta che, da un lato, la cartella di pagamento rappresenta il primo atto con cui l’Amministrazione ha esercitato la propria pretesa tributaria, e dall’altro occorre comunque riconoscere al contribuente di poter impugnare la cartella, anche al fine di esercitare il proprio diritto alla emendabilità, pure in sede contenziosa, della propria dichiarazione” (cfr. anche conformi Cass. n. 22672 del 2014; Cass. n. 23269 del 2018).
Con l’ordinanza in oggetto la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento prevalente e ormai da ritenersi consolidato secondo cui «In tema di accertamento, l’atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell’ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all’art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la norma tende a garantire il contraddittorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l’atto impositivo è ancora “in fieri”, integrando, viceversa la notificazione una mera condizione di efficacia dell’atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato» (conformi Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n.17202 del 12/07/2017 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20267 del 31/07/2018).
Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ha attribuito valenza indiziaria delle dichiarazioni dei terzi anche in favore del contribuente affermando che: “nel pieno rispetto della “parità di armi” tra fisco e contribuente, il diritto vivente ammette l’introduzione indiziaria nel processo tributario di dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale (cfr. anche Corte Cost. 18 del 2000; Cass. n. 20028 del 30/9/2011), sebbene esse non siano assunte o verbalizzate in contraddittorio da nessuna norma richiesto” (Cass. civ., 5 dicembre 2012, n. 21812).
Avv. Giuseppe Sapienza
Presidente CAT CT

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