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Sponsorizzazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche effettive e nel limite di spesa di cui all’art. 90 L.289/2000. Presunzione legale di deducibilità per il soggetto erogante. Irrilevanza di ulteriori condizioni. Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 6384 Anno 2021

  • Giuseppe Sapienza
  • 18 Marzo 2021

Con la pronuncia in oggetto il Supremo Collegio ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, formatosi sull’ambito di applicazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2000, il quale prevede che «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Sul punto  è stato innanzi tutto affermato che la citata disposizione ha introdotto, a favore del solo “soggetto erogante” il corrispettivo non, invece, a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.

Al riguardo è stato altresì chiarito «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (vd. in tal senso anche Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (cfr. in tal senso anche le recenti CORTE DI CASSAZIONE,  Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5428 e CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza numero 8540 del 6 maggio 2020 ).

Ne deriva che, in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, senza  la necessità di ulteriori requisiti, le valutazioni dell’Amministrazione finanziaria circa l’inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti.

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

Ammissibilità dell’accertamento negativo del credito per fatti successivi alla notifica della cartella. Giurisdizione del Giudice tributario. Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 5739 Anno 2021

  • Giuseppe Sapienza
  • 9 Marzo 2021

La Suprema Corte con l’ordinanza in oggetto conferma un indirizzo ormai pacifico secondo cui in presenza  di crediti tributari consolidati, se è preclusa al contribuente ogni contestazione della pretesa tributaria anche afferente a questioni di decadenza o prescrizione verificatasi prima della emissione delle cartelle di pagamento, è ammissibile innanzi al Giudice tributario la proposizione dell’eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale.

Va, infatti, riconosciuto l’attuale e concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione dell’avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella.

In assenza di atti dell’esecuzione sussiste pertanto la giurisdizione del Giudice tributario anche per fatti successivi alla regolare notificazione della cartella.

CAT CT

Avv. Giuseppe Sapienza

Ammissibile davanti al Giudice tributario l’accertamento negativo del credito dell’Amministrazione per prescrizione successiva alla notifica della cartella. Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n.3990

  • Giuseppe Sapienza
  • 5 Marzo 2021

Secondo la Suprema Corte richiamata in epigrafe, nel solco dell’arresto delle Sezioni Unite n. 19704 del 02/10/2015, deve essere riconosciuto l’interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella (sul punto si veda  anche: Cass. sez V 418/2018 Cass. sez.VI, 2301/2018; Cass. civ. sez.VI n. 29179/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29177/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29174/2017; Cass. civ., sez. VI n. 24932/2017).

Tale principio giurisprudenziale, da ritenersi ormai consolidato, preclude eventuali pronunce di inammissibilità dei ricorsi da parte dei Giudice tributario in presenza di ruoli impugnati per cui sono state notificate le relative cartelle, ma in ordine alle quali è maturata successivamente la prescrizione.

Siffatta circostanza non va confusa con la diversa ipotesi in cui è invece in corso sulle medesime cartelle un atto di esecuzione forzata essendo – solo in tal  caso – esclusa la giurisdizione del Giudice tributario in favore del Giudice ordinario (art. 2 c.1 Dlgs. 546/92), del che l’opposizione dovrà farsi valere innanzi a quest’ultimo ai sensi dell’art.615 cpc, mentre il Giudice tributario eventualmente adito dovrà dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, concedendo termine per riassumere il giudizio innanzi al Giudice ordinario.

Ciò è confermato da altro principio del Supremo Collegio secondo cui  l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con cui si contesta il diritto di procedere all’esecuzione forzata, presuppone l’esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi (CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2019, n. 6723).

Ne deriva che in nessuna delle due prospettate ipotesi il ricorso innanzi al Giudice tributario va dichiarato inammissibile, salvo il caso in cui la cartella risulti notificata ed i motivi di impugnazione attengano a questioni anteriori alla notifica di essa.

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT Catania

L’accertamento induttivo deve ricostruire in via presuntiva anche i costi. Corte di Cassazione ordinanza n. 2581 del 4 febbraio 2021

  • Giuseppe Sapienza
  • 20 Febbraio 2021

Il Collegio di legittimità con l’ordinanza in oggetto ha stabilito che  in riferimento all’accertamento globalmente induttivo del reddito d’impresa, vale sempre la regola che il Fisco deve ricostruire il reddito, tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinandole induttivamente e/o presuntivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva, venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anzichè quello netto.

 

AVVISO BONARIO IMMEDIATAMENTE IMPUGNABILE SENZA ATTENDERE LA CARTELLA. CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 3466 DELL’11 FEBBRAIO 2021

  • Giuseppe Sapienza
  • 15 Febbraio 2021

La Suprema Corte con l’ordinanza in oggetto ha reiterato l’orientamento ormai consolidato secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’articolo 19 DLGS 546/92, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo.

Da qui la facoltà, e non lo obbligo, di ricorrere al giudice tributario contro tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta nella forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili.

Tale facoltà sussiste anche con specifico riferimento alla comunicazione inviata  a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36 bis, comma 3, DPR n. 600/73, la quale, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile davanti al giudice tributario.

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 21 Gennaio 2021, n. 1164. Agevolazione “prima casa” – Art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014 – Irretroattività – Limiti – Incidenza a fini sanzionatori – Immediata rilevanza.

  • Giuseppe Sapienza
  • 8 Febbraio 2021

In tema di agevolazioni “prima casa”, l’art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha allineato la disciplina in materia d’IVA a quella prevista per l’imposta di registro, pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore e, cioè, al 1° gennaio 2014, può, tuttavia, rispetto ad essi, spiegare effetti a fini sanzionatori, in applicazione del principio del “favor rei”, posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta che prima integrava una violazione fiscale non costituisce più il presupposto per l’irrogazione della sanzione.

Cassazione penale sentenza n. 35175 del 10 dicembre 2020. La rottamazione estingue il reato

  • Giuseppe Sapienza
  • 13 Dicembre 2020

La Terza sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 35175 del 10 dicembre 2020, ha respinto il ricorso avanzato dal Procuratore della Repubblica contro la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva revocato il sequestro preventivo disposto nell’ambito di un’indagine per reati di indebita compensazione a carico di un’imprenditrice.

Determinante, nel giudizio in esame, è stata considerata la circostanza che il fumus dei reati in accertamento fosse venuto meno in quanto la contribuente aveva effettuato la rottamazione delle cartelle di cui al debito fiscale oggetto di indagine.

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