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Imu, il nuovo classamento va notificato al contribuente. Corte di cassazione, sentenza del 20 ottobre 2023, n. 29207

  • Giuseppe Sapienza
  • 10 Novembre 2023

La Suprema Corte con la sentenza in epigrafe ha affermato che in caso di rettifica del valore della rendita successiva al 1° gennaio 2000 l’Amministrazione ha l’obbligo di notifica della stessa, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, perché l’atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dal comma 3, dello stesso articolo 74, della stessa legge, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l’Imu dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione.

La normativa contenuta nella su richiamata legge n.342/2000, osserva inoltre la Cassazione, subordina la produzione degli effetti dell’attribuzione della nuova rendita alla notificazione, per cui è da quel momento che decorre anche il termine per impugnare l’atto contro l’Agenzia del Territorio: la prova della cognizione del nuovo classamento va fornita esclusivamente mediante la produzione dell’atto ritualmente notificato.

 

La mancata partecipazione al giudizio di primo grado priva di legittimazione l’Agenzia delle entrate ad impugnare la sentenza. Cass. Civile Ord. Num. 28131/2023

  • Giuseppe Sapienza
  • 29 Ottobre 2023

Con la sentenza in epigrafe la suprema Corte ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui “La legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta”.

Civile Ord. Sez. 5 Num. 28131 Anno 2023
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
Data pubblicazione: 05/10/2023

L’estinzione della società estingue le sanzioni.

  • Giuseppe Sapienza
  • 9 Ottobre 2023

Secondo la Suprema Corte l’estinzione della società in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese determina l’intrasmissibilità della sanzione (arg. dal D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 8), regola che costituisce corollario del principio della responsabilità personale, codificato nell’art. 2, comma 2 del medesimo decreto, sia ai soci, sia al liquidatore.

Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 24316 del 9.08.2023  (vd. conf. Cass. civ., 7 aprile 2017, n. 9094)

Legittimazione del fallito – Rapporto di imposta anteriore alla dichiarazione di fallimento – Impugnazione – Inerzia del curatore

  • Giuseppe Sapienza
  • 6 Maggio 2023

In caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato.

L’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Aprile 2023, n. 11287

 

Convegno del 19.11.2021

  • Giuseppe Sapienza
  • 14 Novembre 2021

Evento in presenza accreditato per n. 3 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Catania

E’ necessaria la pre-iscrizione all’indirizzo mail indicato in locandina.

Proroga termini emergenziali al 31.12.2021 modalità trattazione udienze nel processo tributario. Dubbi se solo da remoto ovvero anche per l’alternativa trattazione scritta.

  • Giuseppe Sapienza
  • 28 Luglio 2021

 

L’Art. 6 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 n. 105, rubricato “Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”, così dispone: “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.
Orbene, il punto 19 dell’allegato “A” richiama esclusivamente l’Articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, enunciando espressamente “Proroga udienze da remoto processo tributario”, regolata giustappunto dal predetto comma 1.
Il dettame normativo non richiama invece il comma 2 dell’Articolo 27 su cit. ove viene regolata l’alternativa trattazione scritta delle udienze, che appare anzi espressamente esclusa dalla predetta limitativa dizione “Proroga udienze da remoto processo tributario”.
Si potrebbe pertanto concludere che il Legislatore abbia inteso escludere la proroga della predetta trattazione scritta alternativa.
Si auspica che in sede di conversione tale dubbio venga chiarito, onde ovviare al sorgere di eventuale contenzioso sul punto.
Avv. Giuseppe Sapienza
Presidente Cat Catania

 

Cassazione Civile Ord. Num. 9635 Anno 2021 del 13/04/2021 – Avviso di accertamento nullo per inosservanza del termine dilatorio di 60 gg. anche in caso di contestuali indagini finanziarie

  • Giuseppe Sapienza
  • 14 Aprile 2021

Il Supremo Collegio con l’ordinanza in oggetto ha statuito che quando le notizie rilevanti dal punto di vista dell’amministrazione fiscale sono acquisite previo accesso presso gli uffici del contribuente, al fine di ricerca ed acquisizione documentale, sia pure accompagnato da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell’accertato (Cass. n. 10989/2017 e Cass., sez. 6-5, ord. 19/10/2017, n. 24636) non può porsi in discussione la possibilità per il contribuente di esporre ogni difesa nel termine dilatorio di cui all’art.12, comma 7, I. n.212/2000.

Sul punto la sentenza delle Sezioni unite n. 18184 del 29.7.2013, seguita da numerose sentenze delle sezioni semplici (n. 16336 del 2014, n. 22786 del 2015), ha statuito che l’articolo 12 comma 7 L. 212/2000 citato deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus.

Avv. Giuseppe Sapienza

Presidente CAT CT

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